STATUTO
dei Giovani Democratico Cristiani
approvato nel
XVI Congresso 29 gennaio 2017
Titolo I
“I GIOVANI DEMOCRATICO CRISTIANI”
Art. 1
Giovani Democratico Cristiani
I Giovani Democratico Cristiani (G.D.C.) costituiscono l’organizzazione politica giovanile che opera autonomamente nell’ambito del Partito Democratico Cristiano Sammarinese.
Art. 2
Finalità dei Giovani Democratico Cristiani
I Giovani Democratico Cristiani si propongono come organizzazione politica giovanile in grado di riunire giovani che credono nei valori cristiani della responsabilità, dell’eguaglianza, della libertà, della giustizia e della solidarietà, della sussidiarietà e del bene comune. Tali ideali concorrono alla formazione di un’etica civile, fondamento della partecipazione alla vita politica del Paese, alla quale si ispirano i Giovani Democratico Cristiani.
I Giovani Democratico Cristiani intendono altresì approfondire il dialogo con tutti gli ambiti della società attraverso l’incontro e la collaborazione con le associazioni di volontariato, le associazioni giovanili, culturali, sportive e sindacali e con le organizzazioni politiche giovanili sammarinesi ed estere.
I Giovani Democratico Cristiani si propongono inoltre di mettere in atto le attività di documentazione e di formazione utili e connesse al miglior raggiungimento dei fini medesimi.
Art. 3
Adesione ai Giovani Democratico Cristiani
Possono aderire ai Giovani Democratico Cristiani, tramite esplicita richiesta al Gruppo di Coordinamento, tutti i giovani che abbiano compiuto il 14° anno fino al 35° anno, che si ispirano ai principi cristiani e democratici ed ai valori della tradizione culturale della Repubblica nel pieno rispetto dei principi di libertà, progresso e giustizia sociale.
Art. 4
Organi dei Giovani Democratico Cristiani
Gli organi dei Giovani Democratico Cristiani sono:
– il Congresso Generale;
– l’Assemblea;
– il Presidente;
– il Segretario;
– il Responsabile della Comunicazione;
– il Responsabile dei rapporti internazionali;
– il Gruppo di Coordinamento.
Titolo II
“DEL CONGRESSO GENERALE”
Art. 5
Composizione e funzioni
Il Congresso è composto da tutti gli aderenti ai Giovani Democratico Cristiani. Indica ed approva le linee politiche ed organizzative la cui realizzazione è demandata al Gruppo di coordinamento.
Il Congresso Generale, convocato ogni tre anni, elegge a scrutinio segreto e a maggioranza semplice il Gruppo dì Coordinamento, che è composto da 12 membri.
Possono essere eletti membri del Gruppo di Coordinamento sulla base di auto candidature formulate come prescritto dal Regolamento del Congresso coloro che:
• Abbiano compiuto il 18° anno di età, fino al termine dell’anno solare nel quale si compie il 35° anno di età;
• Abbiano dato l’adesione al P.D.C.S.;
• Siano altresì in regola con le disposizioni stabilite nel Regolamento.
Art. 6
Del Regolamento del Congresso Generale
L’organizzazione di ogni Congresso Generale è disciplinata dal Regolamento che deve essere approvato dal Gruppo di Coordinamento nel rispetto delle norme previste dal presente Statuto.
Art. 7
Presidente del Congresso Generale
Il Presidente del Congresso è nominato dal Gruppo di Coordinamento a maggioranza dei 2/3 dei presenti e successivamente, dopo un’ora, a maggioranza semplice.
Svolge le seguenti funzioni:
• Presiede e coordina i lavori del Congresso Generale;
• Verbalizza i risultati;
• Convoca e presiede la prima riunione del Gruppo di Coordinamento dell’ambito della quale sono eletti a maggioranza semplice, fra i membri nel Gruppo stesso, il Presidente dei Giovani Democratico Cristiani, il Segretario, il Responsabile Comunicazione ed il Responsabile dei rapporti internazionali.
Titolo III
“DELL’ASSEMBLEA”
Art. 8
Composizione e Funzioni
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti ai Giovani Democratico Cristiani, elabora e discute le linee guida politiche ed organizzative di cui è responsabile il Gruppo di Coordinamento.
Spetta altresì all’Assemblea approvare, a maggioranza semplice, il bilancio preventivo e consuntivo.
In casi di straordinaria necessità ed urgenza, l’Assemblea può deliberare modifiche allo statuto con il voto favorevole dei 2/3 degli aderenti presenti.
Art. 9
Della Convocazione
È convocata dal Presidente dei Giovani Democratico Cristiani almeno due volte all’anno e straordinariamente quando lo richieda 1/2 del Gruppo di Coordinamento, ovvero 1/5 degli aderenti.
Ciascun membro del Gruppo di Coordinamento potrà relazionare all’Assemblea sull’operato inerente l’attività del suo gruppo di lavoro.
Titolo IV
“DEL PRESIDENTE DEI GIOVANI DEMOCRATICO CRISTIANI”
Art. 10
Competenza
Il Presidente dei Giovani Democratico Cristiani convoca almeno una volta al mese il Gruppo di Coordinamento e lo presiede, ne coordina l’attività e la linea politica ai sensi dell’art. 2, cura i rapporti dei Giovani Democratico Cristiani con il Partito Democratico Cristiano Sammarinese e con la società sammarinese.
Il Presidente partecipa di diritto alle riunioni della Direzione Centrale del P.D.C.S.
In caso di parità di voti fra i membri del Gruppo di Coordinamento, prevale il voto del Presidente.
Titolo V
“DEL SEGRETARIO”
Art. 11
Competenza
Il Segretario collabora con il Presidente nella gestione dell’attività dei Giovani Democratico Cristiani e Io sostituisce, in caso di assenza, in tutte le sue funzioni.
Il Segretario partecipa di diritto alle riunioni della Direzione Centrale del P.D.C.S.
Il Segretario gestisce, in accordo con il Presidente e secondo le direttive del Gruppo di Coordinamento, i fondi a disposizione dei Giovani Democratico Cristiani; cura la redazione del rendiconto annuale delle spese da presentare all’Assemblea Generale.
Titolo VI
“DEL RESPONSABILE COMUNICAZIONE”
Art. 12
Competenza
Il Responsabile Comunicazione cura l’attività editoriale, di marketing e comunicazione dei Giovani Democratico Cristiani, sovrintende alla pianificazione e pubblicazione dell’informazione sul sito web e sui social network.
Le linee comunicative verranno concordate dal Responsabile Comunicazione con il Gruppo di Coordinamento.
Titolo VII
“DEL RESPONSABILE DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI”
Art. 13
Competenza
Il Responsabile dei rapporti internazionali, eletto nella prima riunione dal Gruppo di Coordinamento, cura i rapporti dei Giovani Democratico Cristiani con gli organismi internazionali e le organizzazioni di altri paesi.
Titolo VIII
“DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO”
Art. 14
Composizione e competenze
Il Gruppo di Coordinamento si compone di 12 membri che hanno voto deliberativo e rimangono in carica tre anni.
Il Gruppo di Coordinamento attua e dirige la linea politica dei Giovani Democratico Cristiani in conformità alle direttive del Congresso Generale e dell’Assemblea.
Le riunioni di tale organo sono considerate valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti e, dopo un’ora, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti.
Al termine di ciascun anno di attività il Gruppo di Coordinamento relazionerà all’Assemblea sull’attività svolta.
Art. 15
Dei membri del Gruppo di Coordinamento
Ogni membro del Gruppo di Coordinamento è responsabile di fronte al Gruppo stesso di uno specifico settore di competenza. È facoltà del Gruppo di Coordinamento affidare incarichi specifici ai membri del Gruppo stesso.
Art. 16
Dei Coordinatori di zona
Il Gruppo dì Coordinamento nomina i soggetti responsabili a seguire i rapporti con le singole sezioni del P.D.C.S. Spetta ad essi gestire la collaborazione dei Giovani Democratico Cristiani con le sezioni per realizzare partecipazioni a programmi ed eventi comuni. I Coordinatori di zona possono su invito del Presidente o del Segretario, prendere parte alle riunioni del Gruppo di Coordinamento.
Art. 17
Della Collaborazione
È facoltà del Gruppo di Coordinamento affidare incarichi specifici ad aderenti dei Giovani Democratico Cristiani che partecipano alle riunioni del Gruppo sugli argomenti di loro competenza.
Il Gruppo di Coordinamento collabora con gli organismi del Partito per la realizzazione di programmi di interesse comune.
Titolo IX
Art. 18
Della Decadenza
Ciascun membro del Gruppo di Coordinamento è dichiarato decaduto qualora si verifichi la sua assenza non motivata ad almeno due sedute consecutive dell’Assemblea o a quattro riunioni consecutive del Gruppo di Coordinamento. In caso di decadenza, dimissioni volontarie o altra causa di cessazione dell’incarico di un membro, il Gruppo di Coordinamento ha la facoltà di sostituirlo con il primo dei non eletti nel Congresso Generale.
Qualora si tratti del Presidente, il Segretario avrà il compito di convocare il Congresso entro due mesi dalla decadenza del Presidente per procedere alla sua sostituzione.
La decadenza a seguito di mozione di sfiducia da parte dell’Assemblea verso il Presidente, il Segretario, il Responsabile Comunicazione, il Responsabile dei rapporti internazionali o di ogni membro del Gruppo di Coordinamento è richiesta con motivazioni sottoscritte da almeno 1/5 degli aderenti, qualora uno di essi abbia compiuto gravi mancanze o abbia operato in contrasto con il presente Statuto.
La sfiducia verrà accolta qualora ottenga i voti favorevoli dei 2/3 dei votanti in Assemblea.
Titolo X
“DISPOSIZIONI FINALI”
Art. 19
Riguardo ad eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti degli aderenti ai Giovani Democratico Cristiani è competente il Gruppo di Coordinamento che decide a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.
Art. 20
In caso di gravi inadempienze, quali ad esempio la mancata convocazione del Congresso nei termini previsti dell’art.5 comma 2, o la palese violazione delle principali norme statutarie da parte degli organi dei Giovani Democratico Cristiani, la Segreteria Politica del P.D.C.S. ha la facoltà di ristabilire il normale funzionamento dell’organizzazione giovanile attraverso l’individuazione di una figura scelta nell’ambito dell’organizzazione politica stessa.
Art. 21
Il bilancio previsionale redatto dal Gruppo di Coordinamento ed approvato dall’Assemblea generale è trasmesso ai competenti organi del Partito Democratico Cristiano Sammarinese.
Art. 22
Il presente Statuto può essere modificato su proposta del Gruppo di Coordinamento o di un aderente ai Giovani Democratico Cristiani, dal Congresso Generale a maggioranza semplice o nei casi di cui al 3° comma dell’art. 8.
Art. 23
Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione.