Stefano Giulianelli sulla Riforma delle norme relative all’occupazione

17/03/2023

Nella seduta del 15 Marzo 2023, il Consiglio Grande e Generale ha ratificato il Decreto Delegato n. 38/2023: Coordinamento delle norme in applicazione della Legge 9 dicembre 2022 n.164 – Riforma delle norme relative all’occupazione.

Il suddetto Decreto ha introdotto alcune importanti modifiche alla normativa sul lavoro recentemente entrata in vigore, ai fini del necessario raccordo con la normativa previdenziale.

Le principali novità riguardano la disciplina dei soci e degli amministratori nelle società di capitali, in particolare:

  • l’applicazione della normativa riguardante l’amministratore operativo è stata prorogata al 30 Giugno 2023;
  • il deposito del contratto di collaborazione per l’amministratore operativo può essere sostituito da semplice comunicazione all’ULPA-CFP;
  • nel caso di società senza dipendenti, l’obbligo dell’amministratore operativo può essere derogato qualora l’attività dell’amministratore sia unicamente gestionale e la stessa società non necessiti di lavoratori subordinati per il funzionamento del ciclo operativo/produttivo aziendale, previa istanza motivata alla Commissione per il Lavoro; tale Commissione, con propria delibera, dovrà adottare parametri oggettivi per valutare i casi di deroga (ad esempio escludendo tout court le imprese con ricavi inferiori ad una soglia minima);
  • nel caso di società con meno di dieci dipendenti, gli amministratori e i soci titolari di quote di capitale pari o superiori al 50% possono essere assunti ad un livello minimo non inferiore al 5°. In ogni caso il livello di assunzione non potrà essere inferiore a quello degli altri dipendenti in organico;
  • l’obbligo di assunzione a tempo pieno per amministratori e soci con contratto di lavoro subordinato può essere derogato in tre casi: a) qualora nella società senza dipendenti assunti a tempo pieno, l’orario settimanale dell’attività sia inferiore a quello previsto dai Contratti Collettivi di Settore b) qualora l’amministratore attesti di essere genitore di uno o più figli di età inferiore ai quattordici anni, a condizione che l’altro genitore sia occupato a tempo pieno; c) qualora l’amministratore attesti di avere nello stato di famiglia una o più persone non autosufficienti da assistere.

I lavori consiliari che hanno condotto all’approvazione del Decreto, hanno registrato l’accoglimento di alcuni rilevanti emendamenti presentati dalla Segreteria di Stato al Lavoro finalizzati ad agevolare (e non penalizzare!) le imprese di piccole dimensioni.

Nell’ambito del dibattito, diversi consiglieri di opposizione hanno criticato l’impianto generale della normativa in quanto ritenuta non sufficientemente chiara ed eccessivamente penalizzante per le attività economiche a causa del presunto aggravio degli oneri contributivi. Da qui il rischio di perdita di competitività del nostro sistema economico.

Allo scopo di fare chiarezza sull’entità di tale aggravio, è stato comparato l’ammontare degli oneri contributivi a carico degli amministratori con mansioni operative prima e dopo l’entrata in vigore delle Leggi n.157/2022 (Riforma Previdenziale) e n.164/2022 (Riforma Lavoro):

  1. Situazione PRE-RIFORME (anno 2022): gli oneri contributivi a carico di un amministratore assunto con contratto di lavoro dipendente al 5° livello ammontavano a 086 Euro (1.444 Euro a titolo di gestione separata + 7.642 Euro a titolo di contributi a carico del datore di lavoro e ritenute ISS e Fondiss);
  2. Situazione POST-RIFORME (anno 2023): gli oneri contributivi minimi (gestione separata) a carico di un amministratore “operativo” (non dipendente) ammontano a 100 Euro mentre a quelli a carico di un amministratore “ordinario” (che può svolgere unicamente compiti gestionali con esclusione di qualsiasi inserimento nel ciclo operativo/produttivo) ammontano a 5.600 Euro.

Sulla base dei dati riportati emerge, per il caso esemplificato, un aggravio degli oneri contributivi in capo all’amministratore con mansioni operative pari a 14 Euro.

Tutto ciò portato all’attenzione, appare improprio e non coerente il conteggio di coloro che nei propri comunicati confrontano il costo della gestione separata dell’amministratore operativo POST-RIFORME pari a 9.100 Euro con quello dell’amministratore non dipendente PRE-RIFORME (pari a 4.812 Euro) in quanto quest’ultimo non poteva svolgere mansioni operative: le norme in vigore prima della Legge n. 164/2022 prevedevano infatti che l’amministratore non potesse entrare nel ciclo produttivo/operativo (DL n. 61/2012) pertanto in caso di controllo era contestato il lavoro irregolare.

Il limitato tempo a disposizione non ha permesso di esporre i conteggi relativi ai maggiori oneri contributivi a carico dell’amministratore “operativo” assunto anche come dipendente oppure dell’amministratore operativo/socio pensionato, fattispecie altrettanto rilevanti ma che, tuttavia, avrebbero spostato il focus del dibattito su questioni attinenti più propriamente aliquote e abbattimenti definiti dalla riforma previdenziale.

Riforma previdenziale che si è ispirata a criteri di maggiore equità contributiva e che ha fatto registrare un incremento generalizzato degli oneri previdenziali a carico di tutti i contribuenti al fine di evitare il tracollo finanziario dei Fondi Pensione già nel breve termine, assoggettando a contribuzione categorie che prima venivano escluse.

Nel proprio comunicato stampa del 16 Marzo, la Segreteria di Stato al Lavoro ha riportato conteggi e raffronti più analitici e completi.

Il limitato tempo a disposizione non ha permesso altresì di rimarcare il fatto che nessuna modifica apportata alla normativa ha riguardato la deducibilità fiscale degli oneri contributivi.

Al di là delle valutazioni di ordine economico, dispiace registrare che nelle posizioni di legittima critica alle norme prodotte, la difesa di interessi particolari o di categoria prevalga sempre più spesso sugli interessi generali della collettività sammarinese: la sostenibilità dei Fondi pensione nel breve/medio termine, la correzione delle numerose distorsioni presenti nel tessuto aziendale, le ingiustificate disparità contributive, le incoerenze del nostro ordinamento giuridico rispetto al quadro giuslavoristico europeo sono soltanto alcuni elementi di riflessione che dovrebbero essere tenuti maggiormente in considerazione da parte di tutti gli attori che dibattono su tali questioni.

 

Stefano Giulianelli