Il Progetto di legge costituzionale viene sottoposto alla discussione del C.G.G. dopo un lungo confronto, dapprima all’interno del Gruppo di Lavoro appositamente costituito, dove erano rappresentate tutte le parti interessate, che ha portato alla elaborazione di una proposta di testo normativo per la riforma dell’ordinamento giudiziario, bozza di lavoro che è stata discussa in vari confronti con le Forze Politiche sia di Maggioranza che di Opposizione.
Innanzi tutto è opportuno precisare che le fonti di riferimento di cui tenere conto sono diverse, tra le quali:
- Le raccomandazioni del Consiglio d’Europa
- Le raccomandazioni del Greco
- Le raccomandazioni della Commissione di Venezia
- La Magna Carta dei Giudici
Ma oltre a queste Raccomandazioni dobbiamo tenere presente le peculiarità di piccolo Stato Sovrano, che non afferiscono solo all’esiguità del territorio ma anche ai piccoli numeri.
Noi non abbiamo centinaia di magistrati come in altri Paesi, abbiamo un numero contenuto di Magistrati a tempo pieno in quanto un numero maggiore potrebbe non essere giustificato dalla nostra realtà.
Per cui gli interrogativi posti negli interventi di alcuni consiglieri, a mio avviso, potrebbero trovare una risposta anche in queste peculiarità, tenendo presente che non vuole dire non accogliere le Raccomandazioni, ma il loro recepimento richiede di tener conto anche di queste riflessioni.
Tra l’altro non dobbiamo dimenticare che la norma deve essere di rango costituzionale.
Alcuni interrogativi posti da vari consiglieri quali:
- La riforma della Giustizia è necessaria?
- La riforma risponde agli indirizzi degli organismi internazionali per garantire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura?
- La riforma tiene conto delle nostre peculiarità?
- La riforma rispecchia quei requisiti di indipendenza ed equilibrio fra i poteri dello Stato?
Mi portano ad affermare che la riforma della Giustizia non è più procrastinabile ed, a mio avviso, il progetto di legge all’attenzione dell’aula si propone di ricercare un apprezzabile equilibrio fra il recepimento degli indirizzi internazionali e la nostra realtà, tenendo conto anche delle nostre peculiarità.
Interrogativi che dobbiamo fare nostri, ai quali dobbiamo trovare delle risposte, possibilmente tutti insieme nell’interesse del Paese. Non si fa un servizio al Paese semplicemente dicendo che è opportuno rinviare la discussione dell’articolato di legge.
Le opportunità ed i momenti di confronto ci sono stati, la Segreteria di Stato competente si è messa a disposizione di tutte le Forze Politiche, alcune Forze politiche hanno fatto pervenire delle proposte, diverse di quelle sono state recepite nel testo presentato ed altre sono recepite negli emendamenti che il Governo presenterà. Non tutto è stato accolto ma questo fa parte del normale confronto politico ed ovviamente sarebbe auspicabile un’ampia condivisione, magari oltre ai 39 voti necessari per l’approvazione di una norma costituzionale.
Nella proposta in discussione si è introdotta una differenziazione fra Magistrati di carriera e Magistrati per specifico incarico come in un qualche modo ha evidenziato anche la Commissione di Venezia.
Questa distinzione vuole, senza sminuire il ruolo di qualcuno, tener conto di quelle che sono le nostre specificità e realtà, in quanto prevalentemente i magistrati per specifico incarico esercitano l’attività giurisdizionale come attività ausiliaria ad altre professioni primarie. Proprio per questo la distinzione tra magistrati professionali e non professionali segue anche un diverso regime di incompatibilità, previste nel presente progetto di legge.
Si può far meglio? CERTO, forse come ha affermato nel suo intervento anche il consigliere Tamagnini solo il tempo potrà dirci se abbiamo fatto bene e se quello che stiamo facendo darà le necessarie risposte alla forte esigenza di riforma nel settore della Giustizia.
Una cosa però la voglio dire, la vigente normativa del 2003 e successive modifiche ha retto per molti anni e forse con alcuni aggiustamenti poteva ancora avere una sua validità, ma quando è stato consentito alla maggioranza dei componenti del Consiglio Giudiziario Ordinario nel 2017, di interpretare certe norme afferenti alla amministrazione della giustizia, facendo proprie funzioni che sono del potere legislativo sostituendosi all’unico organo istituzionale preposto, ossia il Parlamento, si è pertanto evidenziata la necessità di intervenire sulla normativa vigente.
Molte altre sono le cose che vorrei dire, come ad esempio sul ruolo e le funzioni del Procuratore del Fisco, la composizione e le incompatibilità dei membri del Consiglio Giudiziario ed ancora il ruolo e le funzioni della Commissione Affari di Giustizia ed altro ancora, ma il tempo a disposizione sta terminando per cui nel corso della discussione dell’articolato potrò essere più esaustivo.
Per questo motivo esprimo sulla Legge un giudizio complessivo positivo perché ritengo che si sia riusciti a contemperare la necessità di adeguare le norme, sia agli indirizzi degli organismi internazionali sia alla nostra realtà di piccolo Stato.
Non nascondo che qualche perplessità o dubbio permane, ma non sono un esperto del settore e auspico che nel corso del dibattito si possano dirimere e magari con il contributo di tutte le forze politiche perfezionare la norma oggetto di discussione.