La Segreteria di Stato per gli Affari Interni e Giustizia, in riferimento agli articoli di stampa pubblicati nei giorni scorsi, in risposta all’interpellanza dei Consiglieri del Movimento Civico 10 relativa alle revoche di residenza per irreperibilità al Censimento è ad esporre quanto segue.
Innanzitutto per compiutezza di informazione si ritiene opportuno precisare che i dati del 6° Censimento Generale della Popolazione Sammarinese, riportati nel preambolo dell’interpellanza, come si può chiaramente evincere dal documento pubblicato sul sito dell’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica, sono dati provvisori, dati che derivano da informazioni acquisite in forma aggregata e, quindi, suscettibili di modifiche.
I dati definitivi saranno disponibili una volta concluso l’esame dei ricorsi sia in opposizione che giurisdizionale amministrativo.
Al 7 novembre 2010, data della rilevazione censuaria del 6° Censimento generale, indetto con la Legge n.61 del 4 maggio 2009, come da nota dell’Ufficio di Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali, la popolazione residente nella Repubblica di San Marino e’ pari a 31.864 individui.
In applicazione ai disposti dell’art.2 (Corrispondenza dei dati alle posizioni anagrafiche) del Decreto Delegato 15 ottobre 2010 n.167, a seguito della corrispondenza delle dichiarazioni censuarie alle posizioni anagrafiche risultanti nel Registro della popolazione residente alla data del censimento, risultano allineati 30.514 individui, pertanto la popolazione residente censita allineata è inferiore alla popolazione anagrafica, come da banca dati al 7 novembre 2010, di 1.350 persone.
L’irreperibilità dei summenzionati soggetti, come disciplinato al comma 3 dell’articolo 4 del precitato Decreto Delegato, è stata altresì confermata dai controlli effettuati dal Corpo della Gendarmeria sulla base delle disposizioni della Commissione per il Censimento adottate nelle sedute del 9 dicembre 2010 e del 22 luglio 2011.
Ai sensi dell’articolo 4 comma 2 punto a) del Decreto Delegato 167/2010, 591 soggetti non sono stati censiti per non aver ritirato e/o riconsegnato le schede del censimento alle visite effettuate a tale scopo dai rilevatori, di cui 491 sammarinesi e 100 forensi residenti, mentre ai sensi del predetto articolo comma 2 punto b) 240 soggetti sono irreperibili al censimento in quanto segnalati come anomalie nella Scheda Tracciato Operazioni Censuarie, di cui 179 sammarinesi e 61 forensi residenti, infine si rappresenta che gli altri soggetti, durante il prolungato periodo di tempo in cui si è effettuata l’elaborazione dei dati censuari, avevano in corso il cambio di indirizzo che ha avuto poi esito positivo.
Appare opportuno precisare, inoltre, che 442 individui irreperibili al censimento non hanno posizione fiscale IGR o pensionistica, di cui 348 sammarinesi e 94 forensi residenti.
Stante quanto sopra si rappresenta che l’Ufficio competente ha proceduto alla cancellazione dal Registro della popolazione residente in applicazione ai disposti dell’art.4 (Irreperibilità al Censimento) e dell’articolo 7 (Cancellazione dal Registro della popolazione residente) del Decreto Delegato n.167/2010.
In attuazione ai summenzionati disposti legislativi e in conformità alla delibera del Congresso di Stato n.9 del 18 giugno 2012 “Indirizzi per l’allineamento dei registri della popolazione residente”, sono stati cancellati 199 soggetti senza posizione fiscale IGR o pensionistica, dei quali n.184, dichiarati irreperibili ai sensi dell’art. 4 comma 2 lettera a) e n. 15 ai sensi dell’art. 4 comma 2 lettera b).
Sulla base della normativa vigente, considerate le valutazioni della Commissione per il Censimento (art. 6 del DD 167/2010) e in conformità alle disposizioni della delibera del Congresso di Stato n.3 dell’11 giugno 2013, disposizioni comunicate anche a tutti i rappresentanti delle forze politiche nella seduta dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale del 12 luglio 2013, ad oggi l’Ufficio competente ha provveduto all’invio di un primo raggruppamento di comunicazioni preventive relative al provvedimento di cancellazione. Infatti gli effetti della cancellazione, in base ai disposti di cui sopra, avranno decorrenza dal novantesimo giorno dal ricevimento della lettera di comunicazione.
L’Ufficio di Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali sta completando l’inoltro delle restanti comunicazioni.
Avverso ai provvedimenti di cancellazione ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n.68 può essere presentato ricorso in opposizione entro 10 giorni presso l’Ufficio di Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali ,copia del ricorso deve essere inviata dalla parte ricorrente anche alla Segreteria Istituzionale(art. 12) oppure ricorso giurisdizionale amministrativo nei termini di legge (art. 13), ad oggi sono stati presentati 66 ricorsi in opposizione, di cui al momento ne sono stati accolti 10, e 7 sono i ricorsi amministrativi.
Si partecipa altre sì che il competente Ufficio è a disposizione dell’utenza per fornire tutte le informazioni e i chiarimenti necessari, pertanto non si è palesata l’esigenza di attivare un ulteriore sportello informativo.